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STUDIO CONSULENZE DOTT. MARCO MASONI

Sicurezza sul Lavoro & Ambiente


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SICUREZZA SUL LAVORO E DECRETO 231

Il D.Lgs. 231/01 e s.m.i. disciplina la responsabilità delle persone giuridiche (enti) per i reati commessi da persone appartenenti all’ente e da cui l’ente trae un illegittimo vantaggio.

Tra le numerose fattispecie di reato indicate nel decreto troviamo:

Art. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

  1. In relazione al delitto di cui all´articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell´articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all´articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
  2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all´articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all´articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
  3. In relazione al delitto di cui all´articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all´articolo 9, comma 2, per una rata non superiore a sei mesi

 

Modelli Organizzativi e Gestionali (MOG)

Al fine di non essere ritenuto responsabile dei reati indicati, l’ente (azienda) deve dimostrare che:

  1. Ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  2. Il compito di vigilare sul funzionamento e l´osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell´ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
  3. Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
  4. Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell´organismo di cui alla lettera b).

Per l’adozione di un MOG efficace per la tutela del reato relativo alla sicurezza sul lavoro l’art. 30 del D.Lgs. 81/08 indica i requisiti necessari:

art. 30 del D.Lgs. 81/08

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.

 

Come indicato al comma 5, i modelli organizzativi ritenuti conformi all’art. 30 e, di conseguenza, esimenti della responsabilità prevista dal decreto 231 sono quelli elaborati secondo:

  • Linee guida UNI-INAIL 2001
  • OHSAS 18001:2007
  • Procedure semplificate commissione Consultiva Permanente 27/11/2013

 

Ogni altro diverso criterio per l’elaborazione di un MOG per la parte relativa alla sicurezza, è soggetto, da parte dell’azienda, all’onere della prova che quanto è in esso contenuto è conforme a quanto indicato nei sistemi sopra citati.

La Circolare del 11/07/2011 fornisce le correlazioni tra i requisiti di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 con quelli delle Linee Guida UNI INAIL e delle BS OHSAS 18001:2007

 

Sistema sanzionatorio

Al fine di rendere esimente un modello organizzativo, il decreto 231 prevede all’art. 6 comma e) l’obbligo di introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo (MOG), analogo obbligo è previsto anche nell’art. 30 comma 3, del D.Lgs. n. 81/08.

Pertanto, a compendio di uno dei sistemi di gestione sicurezza sopra descritti, è necessario che l’azienda sia dotata di procedure per individuare e sanzionare i comportamenti che possano favorire la commissione dei reati di cui all’articolo 300 del D.Lgs. n. 81/2008 relativi articolo 25-septies del decreto 2001, e il mancato rispetto delle misure previste dal modello organizzativo commessi da soggetti sia interni che esterni all’azienda.

Il tipo e l’entità dei provvedimenti disciplinari devono essere coerenti con quanto indicato nei contratti di lavoro applicabili e nelle norme generali sul lavoro. Il sistema disciplinare deve essere definito e formalizzato dall’Alta Direzione aziendale (C.d.A.) e diffuso a tutti i soggetti interessati sia interni che esterni all’azienda.


Organismo di Vigilanza (OdV)

Al fine di rendere esimente un modello organizzativo, il decreto 231 prevede all’art. 6 comma b) che il compito di vigilare sul funzionamento e l´osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

A tale proposito le Linee Guida di Confindustria 2014 forniscono precise indicazioni sui requisiti che devono avere i soggetti che compongono un OdV, in particolare fondamentali sono:

  • AUTONOMIA E INDIPENDENZA assenza di qualsiasi dipendenza funzionale rispetto all’ente, anche nei confronti dell’organo dirigente che lo ha nominato. Libertà di azione e di autodeterminazione.
  • PROFESSIONALITÀ competenza in materia ispettiva e consulenziale in grado di compiere attività ispettiva, consulenziale, ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l’efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandato.
  • CONTINUITÀ presenza costante per l’attività di vigilanza sul MOG, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni, per garantire l’efficace e costante attuazione dello stesso anche attraverso l’individuazione di una struttura di riferimento nell’azienda in grado di coordinare l’attività dell’Organismo di vigilanza, anche ai fini di eventuali informazioni o denunce da parte di soggetti operanti al suo interno.

Pertanto riveste grande importanza l’individuazione delle figure facenti parte dell’OdV, la norma non fornisce specifiche indicazioni, ma dalla lettura dei requisiti indicati si possono escludere i seguenti soggetti:

  • Datore di lavoro, Dirigenti, Responsabili / preposti, RSPP, Membri del CdA con compiti operativi (deleghe)

Dalla lettura del decreto 231 e delle Linee Guida di Confindustria 2014 i soggetti idonei ad essere membri di un OdV possono essere:

  • Collegio sindacale, Consiglio di sorveglianza, Comitato per il controllo della gestione, Professionisti esterni con specifiche competenze nelle materie oggetto di vigilanza

È parere dello scrivente che, al fine di svolgere una efficace vigilanza, come richiesto dal D.Lgs. 231/01 e dal  D.Lgs. 81/08, e per garantire la non responsabilità dell’azienda, l’OdV debba essere composto da soggetti in grado di applicare vigenti norme specifiche della materia, valutare la corretta applicazione delle procedure di gestione indicate nel MOG, fornire adeguate indicazioni per miglioramento o la modifica dei modelli di gestione adottati.

Pertanto, vista la vastità della materia oggetto dei reati presupposto indicati nel decreto 231, si ritiene inverosimile che possa esistere un unico soggetto o organismo in possesso del requisito di professionalità in tutte le materie, di conseguenza si ritiene necessario che l’OdV sia composto da:

  • soggetti con competenze in area fiscale / societaria
  • soggetti con competenze in area giuridica
  • soggetti con competenze in area sicurezza e ambiente