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STUDIO CONSULENZE DOTT. MARCO MASONI

Sicurezza sul Lavoro & Ambiente


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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E SICUREZZA

Il regime di alternanza scuola lavoro previsto dalle vigenti norme prevede che gli studenti che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età facciano attività all’interno ambiti lavorativi tra cui le aziende private.

Tale situazione porta a diverse problematiche di gestione della sicurezza che, nel corso degli anni, sono state in vario modo definite da diversi provvedimenti (decreti e interpelli).

 

Quadro normativo e definizioni

  • D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 – Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: «alternanza», come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. […].

I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.[…].

  • D.Lgs. 81/08 articolo 2, comma 1 - Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato. […] il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; . […].
  • D.M. 3 novembre 2017, n. 195 – ‘Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola – lavoro ’, prevede che : ‘Il presente regolamento definisce, altresì, le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni’ (art. 5).

 

Soggetti coinvolti

  1. Istituzione scolastica – è il soggetto promotore e responsabile dell’attività di alternanza che attiva il percorso attraverso una specifica convenzione con un soggetto ospitante.
  2. Soggetto ospitante – imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa.

 

Obblighi e responsabilità

Istituzione scolastica

È il soggetto titolare del rapporto con lo studente che, nel periodo dell’alternanza, è equiparato al lavoratore, secondo la definizione data dal D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 il periodo di alternanza non si qualifica come rapporto di lavoro; pertanto l’alternanza il è una metodologia didattica che si svolge sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica. Di conseguenza il dirigente scolastico è inquadrato come datore di lavoro per cui si configurano i seguenti obblighi:

  • Formazione del soggetto: Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.
  • Sorveglianza sanitaria - Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza devono effettuare visita medicina di idoneità preventiva da effettuarsi da parte del medico competente dell’istituzione scolastica, ovvero dall’ Azienda Unità Sanitaria Locale. Tale visita medica deve avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza e consentire agli studenti di svolgere la propria attività anche in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio.
  • Valutazione dei rischi –l’istituzione scolastica è tenuta a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’alternanza scuola lavoro, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, attraverso la selezione di strutture ospitanti sicure e tramite l’informazione degli allievi. Il Dirigente Scolastico, avrà cura di verificare che l’ambiente di apprendimento sia consono al numero degli alunni ammessi in una struttura e adeguato alle effettive capacità tecnologiche, organizzative e didattiche della stessa secondo una proporzione numerica studenti / tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.
  • Copertura assicurativa - Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica.
  • Convenzione – stipula di apposita convenzione con il soggetto ospitante in cui sono definite tutte le modalità di gestione della sicurezza e l’individuazione del tutor interno (scolastico).

 

Soggetto ospitante

L’azienda che ospita uno studente in alternanza si trova di fatto un nuovo lavoratore (equiparato) nei confronti del quale viene ad avere i seguenti obblighi:

  • Formazione del soggetto: La formazione generale è integrata con la formazione specifica, di durata a seconda del livello di rischio, da effettuare all’ingresso nella struttura ospitante. Qualora la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare la scuola ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in alternanza rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti. Gli accordi sono definiti nell'ambito della Convenzione sottoscritta tra scuola e struttura ospitante nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l'onere della formazione.
  • Sorveglianza sanitaria - Qualora sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l’assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati.
  • Valutazione dei rischi – in riferimento all’esperienza di alternanza la struttura ospitante dovrà, all’interno della sua valutazione, aver preso in considerazione tutti i rischi relativi all’attività svolta dagli studenti, considerando anche la loro particolare condizione e mancanza di abitudine ai comportamenti convenzionali in ambiente di lavoro o all’utilizzo di macchinari e strumenti.
  • Misure di prevenzione e protezione – in relazione ai rischi valutati gli studenti in alternanza saranno soggetti alle misure di prevenzione e protezione specifiche tra cui la fornitura dei DPI necessari.
  • Designazione del tutor - persona interna (lavoratore dipendente)  o esterna (collaboratore o consulente), competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia, i cui compiti tutor sono:
    • collaborare con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza; favorire l’inserimento degli studenti nel contesto operativo; garantire l’informazione/formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne; pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; coinvolgere degli studenti nel processo di valutazione dell’esperienza; fornire all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.

La non ottemperanza a quanto sopra riportato costituisce violazione del D.Lgs. 81/08 con l’applicazione delle sanzioni previste.

 

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto in caso di adesione al protocollo di alternanza scuola lavoro devono essere effettuate le seguenti attività:

  1. Predisposizione di apposita convenzione tra istituto scolastico e soggetto ospitante con la definizione di chi effettuerà la formazione generale e specifica, la definizione del tutor interno e del tutor esterno.
  2. Visita medica di idoneità dello studente a carico dell’istituto scolastico con consegna del giudizio, o dichiarazione, al soggetto ospitante.
  3. Valutazione dei rischi specifici, a carico del soggetto ospitante, delle attività di alternanza effettuata dal soggetto ospitante. Vista probabile condizione di minore, è parere dello scrivente, che trovino applicazione i divieti di cui al D.Lgs. 345/99 (minori sul lavoro), questo nell’ottica di garantire le migliori condizioni di sicurezza sul lavoro, il medesimo trattamento tra minorenni dipendenti e minorenni in alternanza nonostante che in quest’ultima condizione non sia presente un rapporto di lavoro.
  4. Applicazione delle misure di prevenzione e protezione derivanti dalla valutazione del rischio effettuata dal soggetto ospitante.
  5. Eventuale visita medica sulla base dei rischi specifici da effettuare a carico del soggetto ospitante.
  6. Informazione sui rischi e sicurezza, nonché addestramento se necessario, a carico del soggetto ospitante.